La norma fa riferimento agli interventi di recupero elencati nelle lettere a) e b) dell’art. 31, primo comma, della legge 457/1978.
Lettera A: Interventi di manutenzione ordinaria
Sono quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Per quanto riguarda la ns. attività, rientrano in questo tipo di intervento:
- riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere)
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici
Lettera B: Interventi di manutenzione straordinaria
Sono le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Per quanto riguarda la ns. attività, rientrano in questo tipo di intervento:
- realizzazione e integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici.
- interventi finalizzati al risparmio energetico.
Occorre precisare che gli interventi suddetti possono essere fatturati al 10 per cento solo se effettuati su edifici “a prevalente destinazione abitativa privata”.
N.b: Nel caso in cui vengano impiegati beni di valore significativo * , l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il costo complessivo dell’intervento e quello dei beni stessi.
* In base al D.M. del 29/12/99 i beni significativi sono:
- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.